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Direttore Tecnico: compiti e responsabilità

Riceviamo spesso richieste di chiarimenti volti ad individuare compiti e responsabilità del Direttore Tecnico, figura che riceve regolamentazione nelle norme sulla qualificazione, ma sulla quale dottrina e giurisprudenza si sono molto poco soffermate.

Nel – quasi – silenzio interpretativo assume rilevanza la valutazione del rapporto che intercorre tra l’azienda ed il singolo Direttore Tecnico, sia questo di dipendenza o derivi da un contratto d’opera professionale; a meno naturalmente che tale figura coincida con il titolare/amministratore dell’operatore economico (nel qual caso compiti e responsabilità sono dello stesso, ove non diversamente delegati). Quale che sia il rapporto tra azienda e D.T., il principio cardine è che il D.T. risponde nei limiti delle deleghe ad esso attribuite.

Di seguito alcune riflessioni sull’argomento.

La figura del Direttore Tecnico riceve regolamentazione all’87, D.P.R. n.207/2010, alla stregua del quale la Direzione Tecnica di una impresa costituisce l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la corretta realizzazione dei lavori.

Al riguardo, va premesso che la figura del Direttore Tecnico è stata originariamente contemplata nella L.n.1139/1937, di conversione del Regio Decreto n.1538/1936, in seguito sostituita dalla L.n.511/1942, inerente alla formazione dell’Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche. Il DM n.172/1989 ha successivamente stabilito, all’art.14, che il D.T. è l’organo, costituito da uno o più soggetti, responsabile della conduzione tecnica dell’impresa, cui sono deputati gli adempimenti di carattere tecnico- organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. L’iter di revisione normativa in materia è proceduto sino all’adozione dell’articolo 26 del DPR n.34/2000, le cui previsioni sono da ultimo refluite nel già citato art. 87, DPR 207/2010.

Dal riepilogato quadro normativo deriva che la direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il Legale rappresentante dell’impresa, ovvero da più soggetti.

I soggetti ai quali viene affidato l’incarico di DT debbono essere dotati (ai fini della qualificazione dell’operatore economico in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV) di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra. Ai fini dell’attestazione per classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni, da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori.

Il rapporto di immedesimazione organica con l’Impresa

Il D.T. rappresenta il soggetto apicale dell’operatore economico ai fini della produzione in qualità ed in sicurezza dell’azienda, rivestendo un ruolo determinante nell’organizzazione dell’impresa, dirigendone l’attività e curando l’esecuzione dei lavori unitamente al Legale rappresentante.

Il D.T., solidalmente con il rappresentante legale dell’impresa, assicura quindi l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. È ricondotto alla competenza del DT ogni adempimento di carattere tecnico-organizzativo inerente all’esecuzione dei lavori, ivi compresa la rappresentanza dell’impresa nei rapporti con la Stazione appaltante. La nomina del D.T. costituisce uno dei requisiti speciali indefettibili ai fini dell’ottenimento della qualificazione SOA.

L’unicità dell’incarico di DT

I soggetti che abbiano assunto l’incarico di DT in un’impresa non possono rivestire analogo e contestuale incarico per conto di altri operatori qualificati, dovendo a tal fine produrre una dichiarazione di unicità di incarico [1].

Laddove il DT sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal Legale rappresentante o dal socio della compagine, questi deve essere dipendente dell’impresa stessa, ovvero in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato. La qualificazione conseguita dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 14, del DPR n.207/2010 è direttamente correlata al nominativo del D.T. indicato in sede di stipula del contratto di attestazione.

La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

Se l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l’Autorità Nazione Anticorruzione dispone:

a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l’impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l’impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l’ha qualificata e all’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’art. 213, d.lgs. 50/2016, entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

I requisiti di ordine morale

L’importanza di tale figura trova conferma dal fatto che lo stesso D.T., al pari dei legali rappresentanti, deve possedere i requisiti di ordine morale di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016, tra i quali rientra la mancanza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della L.n.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dalla L.n.575/1965 e delle condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità incidenti sulla moralità professionale dell’impresa.

La sfera delle responsabilità

Le responsabilità del D.T. si articolano tanto nella sfera privatistica – riferibile al rapporto contrattuale che lo vincola all’impresa ed alle deleghe ricevute -, quanto nell’ambito intrinsecamente connaturato all’incarico assunto nell’organizzazione dell’impresa, con la quale, come evidenziato, sussiste un rapporto di immedesimazione organica.

Con particolare riguardo ai profili di responsabilità del DT riferibili a violazioni in materia di igiene e sicurezza, questi vanno valutati anche avuto riguardo all’effettiva estensione delle funzioni rimesse al DT ed in particolare alla concentrazione in capo al medesimo delle attribuzioni riferibili ad altra figura apicale, specifica per l’unità operativa (cantiere), rappresentata dal Direttore Tecnico di cantiere.

Il DT può, infatti, coincidere o meno con il DTC, a seconda del modello organizzativo prescelto dall’operatore economico.

Al riguardo, va osservato che il Direttore Tecnico di cantiere è il soggetto, dotato di idonee competenze tecnico-professionali, designato dal Legale rappresentante/Datore di lavoro, con il compito di organizzare, eseguire e condurre i lavori in un determinato cantiere, nell’osservanza del Contratto di appalto.

Il DTC, considerato il ruolo apicale assunto in cantiere, riveste la qualifica di Dirigente ai sensi del D.lgs. n.81/08; egli attua le direttive del datore di lavoro, organizza l’attività del cantiere in sicurezza ed in qualità, vigila (alta sorveglianza) sull’attività lavorativa, organizza la gestione e conduzione del cantiere, anche con l’ausilio di un proprio Ufficio (l’Ufficio della Direzione tecnica di cantiere) che può essere costituito da un Capo cantiere e da uno o più Preposti/capisquadra.

Il DTC si interfaccia con le altre figure presenti in cantiere, quali il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, al fine di dare corso ai seguenti adempimenti:

  1. verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
  2. coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96, d.lgs. 81/2008;
  3. verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE;
  4. durante l’esecuzione dell’opera, osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15, d.lgs. 81/2008;
  5. curare, ciascuno per la parte di competenza,
    a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
    b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
    c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
    d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
    e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
    f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
    g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
    h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

    anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
  6. adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII, d.lgs. 81/2008;
  7. predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
  8. curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
  9. curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
  10. curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  11. curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Il Responsabile Tecnico dell’Impresa nel settore impiantistico

Ulteriore figura che merita trattazione in quanto connotata da attribuzioni eventualmente conferibili anche al D.T. (nonché al D.T.C.) è rappresentata, nel settore impiantistico, dal Responsabile Tecnico dell’Impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.M. n. 37/2008.

Al riguardo, va osservato che l’esercizio delle attività impiantistiche è normativamente subordinato al possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali da parte del titolare, il quale, ove ne sia sprovvisto, è abilitato a preporre all’esercizio delle attività un Responsabile Tecnico che ne sia munito.

Il R.T. è dunque deputato a supplire alla carenza dei requisiti del legale rappresentante della Ditta impiantistica nell’esercizio dell’attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti e nella parte dell’attività di prevalente rilievo tecnico.

Similmente a quanto previsto in relazione alla figura del Direttore Tecnico, anche il Responsabile Tecnico è vincolato all’operatore economico da un rapporto di immedesimazione organica estrinsecantesi in una forma di collaborazione che consenta al RT di operare in nome e per conto dell’Impresa, impegnandola con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività della stessa.

Coerentemente, la norma prevede che il RT svolga tale funzione nell’interesse di una sola impresa e che detta qualifica sia incompatibile con l’esercizio di ogni altra attività in forma continuativa.


[1] Su tale aspetto si veda la sentenza n.6487/2012 del Consiglio di Stato, che ha stabilito la legittimità dell’attestazione SOA conseguita da un’impresa, ancorché il direttore tecnico indicato rivestisse già il medesimo incarico in altra impresa, però priva di attestazione SOA. Anche l’ANAC, giusta parere n. 94/2012, ha ritenuto che ove un soggetto rivesta la carica di direttore tecnico, oltre che nell’impresa qualificata SOA, anche in altra impresa non qualificata e non concorrente alla medesima procedura di gara, non risulta violato il principio di unicità del DT.

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