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Requisiti SOA per conseguire l’attestazione
Requisiti di ordine generale
Sono i requisiti prescritti all’art.78 del D.P:R. n. 207 del 05 ottobre 2010 come novellati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m. e i. di seguito elencati a titolo indicativo:
- Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.).
- Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento delle attività d’impresa (assenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali, di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.).
- Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave.
- Regolarità ai fini della norma che disciplina il diritto al lavoro dei disabili.
- Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
- Assenza di condanne e provvedimenti ostative emesse nei confronti dei soggetti di cui all’art.80, co.3 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Requisiti di ordine
speciale economico-finanziari
L’adeguata idoneità tecnica, requisito prescritto all’art.79 del D.P.R. n. 207/2010, è soddisfatta dall’impresa dimostrando:
- Patrimonio netto positivo relativamente all’ultimo bilancio depositato (per i soli soggetti tenuti alla presentazione del bilancio);
- Idonee referenze bancarie;
- Di aver maturato negli ultimi quindici anni di attività una cifra d’affari in lavori non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste;
- Di aver sostenuto negli ultimi quindici anni di attività un costo per il personale dipendente almeno pari al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui almeno il 40% per personale operaio, ovvero, di aver sostenuto negli ultimi quindici anni di attività un costo per il personale dipendente almeno pari al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o diplomato;
- Di aver sostenuto negli ultimi quindici anni di attività un costo per l’attrezzatura tecnica almeno pari al 2% della cifra d’affari in lavori, di cui almeno il 40% in dotazione stabile.
Requisiti di ordine speciale tecnici
L’adeguata idoneità tecnica, requisito prescritto all’art.79 del D.P.R. n. 207/2010, è soddisfatta dall’impresa dimostrando:
- Idonea direzione tecnica;
- Di aver eseguito, negli ultimi quindici anni di attività d’impresa e per ogni singola categoria oggetto di attestazione, un ammontare di lavori per un importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- Di aver eseguito, negli ultimi quindici anni di attività d’impresa e per ogni singola categoria oggetto di attestazione, almeno un singolo lavoro di importo non inferiore al 40% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero: almeno due lavori per un importo non inferiore al 55% dell’importo della qualificazione richiesta e almeno tre lavori, per un importo non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta.