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Consorzio stabile e Rete d'imprese
Dal punto di vista normativo il consorzio stabile risulta rubricato tra gli operatori economici all’art. 45, co.2, lett.c del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Consiste “in un’aggregazione di non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”.
La finalità di tale istituto è, chiaramente, pro-concorrenziale, perché agevola l’aggregazione di operatori economici anche di modesta entità al fine di consentire loro la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica i cui requisiti di partecipazione, per l’importanza della commessa, non consentano la partecipazione come singoli.
La qualificazione dei consorzi stabili è transitoriamente normata dall’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n.163/2006: seppur abrogato, l’ANAC, con comunicato del 31/05/2016, ha indicato l’utilizzo transitorio di questo articolo in virtù del fatto che il D.Lgs. n.50/2016 non ha contemplato indicazioni applicabili alla qualificazione di questa tipologia di operatore economico.
Pertanto il consorzio stabile si qualifica sulla base degli attestati posseduti dalle singole imprese consorziate: la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche, per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato (VIII), è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione [omissis] è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche.
Ai fini della qualificazione il consorzio deve dimostrare in proprio i requisiti di ordine generale (art.80 del Codice) e la dotazione di un proprio direttore tecnico.
La durata dell’attestazione SOA del consorzio stabile è analoga a quella dell’attestazione degli altri operatori economici, ossia pari a cinque anni, previa verifica di mantenimento dei requisiti entro il terzo anno. L’attestazione SOA riporterà anche la data di scadenza intermedia che sarà determinata dalla scadenza degli attestati SOA delle singole consorziate.
Un‘impresa può partecipare ad un solo consorzio stabile.
Per quanto riguarda la partecipazione allo stesso consorzio di imprese attestate in avvalimento stabile con altre imprese consorziate, il requisito di qualificazione potrà essere utilizzato in capo al consorzio una sola volta.
Come si attesta la Rete d’imprese
Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di Rete di cui all’art.45, comma 2, lettera f) del Codice, sono equiparate ai fini della qualificazione SOA ai consorzi stabili, come disposto dall’art.48, comma 14 del medesimo Codice.
Il consorzio stabile in gara
Ai fini della partecipazione alle gare il consorzio può partecipare indicando un’impresa consorziata alla quale assegnerà i lavori in caso di aggiudicazione, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante: in questo caso le imprese consorziate non indicate potranno partecipare alla medesima gara. Diversamente, il consorzio potrà partecipare alle gare anche senza necessità di indicare una consorziata esecutrice: in quest’ultimo caso le imprese consorziate non potranno partecipare alla medesima gara.