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La qualificazione nella categoria OG 11
Il Regolamento D.P.R. n.207/2010 definisce che la categoria “OG11: IMPIANTI TECNOLOGICI - Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, comma 16, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30."
Per considerare un lavoro in categoria OG11, è necessario che sia congiuntamente composto dalle tre categorie di opere specializzate individuate nella declaratoria e che tali lavorazioni specialistiche raggiungano un’incidenza minima rispetto all’importo complessivo dell’opera.
- L’incidenza minima prevista per la categoria OS3 è di almeno 10% mentre per le categorie OS28 ed OS30 è di almeno 25% ciascuna.
- I certificati di esecuzione lavori aventi tali caratteristiche devono indicare l’importo complessivo dei lavori realizzati nella suddetta categoria generale, nonché la suddivisione di tale importo nelle singole categorie specialistiche.
- Non è consentito, per il conseguimento della qualificazione in categoria OG11, utilizzare dei certificati di esecuzione lavori rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS 30.
L’estremo di norma richiamato nella declaratoria, prescrive inoltre che, per la qualificazione nella categoria OG11, l’impresa debba dimostrare di aver eseguito lavori di categoria OG11, dove in ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS28 e OS30, vi sia un importo lavori almeno pari al 40% in categoria OS3 ed almeno pari al 70% per la categorie OS28 e OS30 rispetto all’importo corrispondente alla classifica richiesta.
L’impresa deve dunque documentare l’esecuzione di lavori per un importo non inferiore al 90% con riferimento alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS 30 e quindi l’esecuzione di lavori in OS3 per un importo pari al 90% del 40% della classifica richiesta in OG11, in OS28 e in OS30 per un importo pari al 90% del 70% della medesima classifica richiesta in OG11.
Lavori di punta
Per quanto riguarda i lavori di punta, è pertanto richiesto all’impresa di comprovare di avere eseguito un lavoro in OS3 pari al 40% del 40% della classifica richiesta in OG11 e un lavoro rispettivamente in OS28 e OS30 pari al 40% del 70% della medesima classifica, ovvero 2 lavori pari al 55% delle percentuali richieste per ciascuna delle categorie specialistiche (40% o 70%), ovvero 3 lavori pari al 65% delle medesime percentuali.
L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
Con il D.M. 248/2016 la categoria OG11 è diventata una categoria Super specialistica (SIOSS): non può essere oggetto di avvalimento ai sensi del art.89 del D.L.gs. n.50/2016 e dovrà essere necessariamente posseduta ai fini dell’esecuzione (non interamente subappaltabile).