Obbligo di contratto edile per le imprese che eseguono lavori relativi a bonus fiscali

Ai fini di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 27 maggio 2022 entrerà in vigore l’art.28-quater della Legge n.25/2022, di conversione del Decreto Legge n.4/2022: questo articolo stabilisce che i benefici fiscali (sisma bonus, efficientemente energetico, bonus facciate/verde, ristrutturazioni edilizie ecc.) potranno essere riconosciuti solo se i lavori edili di importo superiore ad € 70.000, verranno affidati ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile.

Il contratto collettivo applicato, dovrà essere indicato nel contratto di affidamento e dovrà essere riportato nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti.

Detta disposizione si applicherà ai lavori edili avviati successivamente al 27/05/2022.

Si specifica che per LAVORI EDILI si intendono quelli previsti all’art. 89, comma 1 lettera a) (rubricati all’allegato X) del D.Lgs. n.81/2008, ovvero:

  1. lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Le verifiche saranno effettuate dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS e le Casse Edili.

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