Il ruolo del direttore tecnico SOA

La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico ed organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, ovvero da più soggetti.

L’idonea direzione tecnica rappresenta uno dei requisiti di ordine speciale tecnici richiesti dall’art. 79, comma 5, lettera a) del D.P.R. 207/10, da dimostrare secondo i criteri individuati all’art. 87 del D.P.R. 207/10.

1) Requisiti di ordine generale del direttore tecnico

L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con determinazione n.11 del 14 maggio 2003 ha stabilito che:

  • cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
  • inesistenza procedimenti di cui all’art.6 e art.67 del D.Lgs. 159/11 (codice delle leggi antimafia);
  • inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 cpp per reati gravi in danni dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

2) Requisiti professionali

L’art.87 del D.P.R. 207/10 disciplina i titoli di cui devono essere dotati i soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico. Di seguito un breve riepilogo:

Per tutte le categorie ad esclusione delle categorie OG2, OS2-A, OS2-B ed OS25

Per classifiche fino alla III-bis

  • laurea in ingegneria o in architettura oppure altra equipollente;
  • diploma universitario in ingegneria o architettura oppure altro equipollente;
  • diploma di geometra, perito industriale edile o equivalente titolo di studio tecnico;
  • requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere, ovvero responsabile della condotta dei lavori, per un periodo non inferiore a 5 anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.


Per classifiche superiori alla III-bis

  • laurea in ingegneria o in architettura oppure altra equipollente;
  • diploma universitario in ingegneria o architettura oppure altro equipollente;
  • diploma di geometra o diploma di perito industriale edile.

3) Il rapporto con l'impresa

Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.

4) Unicità d’incarico

I soggetti designati all’incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate.

5) Direttore tecnico connesso all’attestazione (art.79, comma 14, del D.P.R. 207/10)

Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti relativi all’esecuzione di lavori ex art. 79, comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici.

 

Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all’Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del DPR 34/00 ovvero ancora del DPR 207/10, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l’esibizione dei certificati di iscrizione all’Albo o dell’attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile.

 

La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di € 2.500.000. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui all’art. 79 comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

Leggi di più sulla verifica triennale nelle attestazioni SOA.