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Avvalimento "Stabile" SOA
L’avvalimento cosiddetto “stabile” si riferisce alla possibilità per un’impresa di ottenere l’attestazione SOA, necessaria per partecipare a gare d’appalto pubbliche, avvalendosi in modo continuativo dei requisiti (tecnici, economici, finanziari e organizzativi) di un’altra impresa con cui sussiste un rapporto di controllo stabile ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile. In pratica, si tratta di un avvalimento che non è limitato a una singola gara (art.104 del D.Lgs.36/2023), ma riguarda un’organizzazione stabile e durevole tra le imprese coinvolte.
Il rapporto di controllo significa che le imprese coinvolte sono legate da un controllo societario diretto o indiretto (ad esempio, una controlla l’altra o sono sottoposte al controllo di una stessa impresa “madre”). Questo rapporto deve essere documentato e dichiarato all’Organismo di Attestazione (SOA) durante il processo di valutazione per ottenere o rinnovare l’attestazione.
Inoltre, per ottenere l’attestazione SOA mediante l’avvalimento stabile, l’impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, per tutta la durata di validità dell’attestazione, le risorse e i mezzi necessari, formalizzando tale impegno tramite un contratto (o una dichiarazione) che specifica i requisiti messi a disposizione. Tale struttura consente la somma o il cumulo dei requisiti posseduti dalle imprese collegate, permettendo all’impresa ausiliata di qualificarsi con una capacità tecnica ed economico-finanziaria potenziata grazie a questo rapporto stabile.
Questo istituto è regolato dall’art. 104 del Codice degli Appalti D.lgs. 36/2023 e nello specifico dall’art.26* dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all’articolo 2359 del Codice Civile per l’individuazione del rapporto di controllo.
In sintesi:
- L’avvalimento stabile SOA consente a imprese in rapporto di controllo stabile (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) di ottenere l’attestazione SOA in modo cumulativo.
- L’impresa ausiliaria si impegna tramite dichiarazione formale a mettere a disposizione per tutta la durata dell’attestazione SOA le risorse e i mezzi necessari all’impresa ausiliata.
- È un avvalimento che va oltre la singola gara, riferito a un rapporto stabile tra imprese.
- Questa soluzione agevola le imprese collegate nel rafforzare la propria capacità di partecipare agli appalti pubblici garantendo una maggiore copertura di requisiti, fermo restando il divieto di partecipazione contestuale alla medesima gara.
Questi elementi sono necessari affinché la SOA possa verificare che l’avvalimento stabile non è un semplice trasferimento documentale, ma una concreta e duratura messa a disposizione dell’organizzazione aziendale (mezzi, risorse, capacità tecnica ed economico-finanziaria) affinché l’impresa ausiliata possa qualificarsi correttamente per ottenere o rinnovare l’attestazione SOA
*Articolo 26. – Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023
Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.
- Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. - Per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione mediante avvalimento, l’impresa ausiliata presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria assume l’obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.
- Per le finalità di cui al comma 2, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata hanno l’obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all’ANAC entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.
- Entro il successivo termine di quindici giorni la SOA provvede a comunicare all’ANAC le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell’attestazione dell’impresa ausiliata.
- L’impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione mediante avvalimento, deve possedere:
a) i requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, in proprio;
b) i requisiti di cui all’articolo 18, commi da 5 a 25, anche mediante i requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria. - L’impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente allegato.
- Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall’ANAC che richiama espressamente l’avvalimento.
CREDITI: Sara Iori