Giungono alla nostra Società svariate domande relative alla normativa introdotta con l’art. 10/bis della legge 51/2022 che prevede che i lavori privati che godono di bonus fiscali vengano affidati “..ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”
Si deve precisare fin da subito che, ad oggi, non è stata emanata né dal Ministero dell’Economia né dall’Agenzia delle Entrate alcuna circolare interpretativa sulla norma; alle domande poste non si può che rispondere sulla base di un’interpretazione personale, confutabile in qualsiasi momento dai suddetti Enti.
Peraltro, poiché un’interpretazione non rigorosa potrebbe portare in sede di controllo da parte dell’AE ad un mancato riconoscimento del bonus fiscale, preferiamo essere rigidi nell’interpretazione della norma stessa.
- La necessità della SOA riguarda tutti i bonus fiscali?
Sì, come previsto dall’art.10 legge 51/2022: “Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”…
- Vi è un limite di importo?
Si, la norma si applica ai lavori di importo superiore ai 516.000 euro. Non è chiaro però a cosa si riferisca tale importo: è l’importo di contratto del singolo esecutore? L’interpretazione più accreditata è che sia l’importo complessivo su cui si chiede il beneficio fiscale.
- La norma si applica anche ai contraenti generali?
Si, non vi è distinzione nella norma, per cui la risposta non può che essere affermativa.
- Se l’importo che determina la necessità della SOA è €.516.000, tutti gli esecutori devono possederla, anche se eseguono lavori di importo inferiore?
Nel silenzio della norma, l’interpretazione più rigorosa è che il limite oltre il quale la SOA è necessaria sia €.150.000 per singola lavorazione, come previsto dalla normativa sui Lavori Pubblici.
- Cosa si intende per “occorrente qualificazione”?
L’interpretazione da dare è che sia necessaria una SOA adeguata per categoria di lavorazione ed importo; sul punto però vi sono pareri molto diversi tra loro, per cui il consiglio è di dotarsi di una SOA adeguata. Ma anche una SOA “qualsiasi” potrebbe rivelarsi sufficiente, per cui meglio averla…
- Chi decide qual è la SOA adeguata?
Trattandosi di lavori privati è compito del committente e del progettista individuarla.
- I lavori in corso di esecuzione al 1 gennaio 2023 ricadono nell’ambito della norma?
Si; la scansione temporale della norma prevede che l’Impresa esecutrice dei Lavori debba a tale data essere qualificata, o avere almeno stipulato un contratto con una SOA.