Circolare n.10/E del 20/04/2023 – Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 – Certificazione SOA
Il 20 aprile 2023 l‘Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.10/E con la quale ha finalmente chiarito molteplici aspetti relativi al possesso di attestazione SOA da parte degli esecutori di lavori che beneficiano di bonus fiscali.
Tra i vari argomenti la Circolare fornisce una specifica relativa al significato di „lavori di importo superiore ai € 516.000“:
„I commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis, nello stabilire i presupposti di applicazione della disciplina in esame, fanno riferimento all’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro; a tal riguardo, si ritiene che l’importo dei lavori si debba intendere al netto dell’IVA.
L’articolo 2-ter, comma 1, lettera d), n. 2), del d.l. n. 11 del 2023 ha previsto, inoltre, che «il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto».
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.“